IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del giorno 7 marzo 2001, nella causa civile iscritta al n. 688/2000, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione del prefetto di Pistoia prot. n. 2013 notificata il20 settembre 2000, vertente fra Bollettieri Vittoria, opponente, e prefetto di Pistoia, opposto, ha pronuciato la seguente ordinanza. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663-bis del c.p. (divulgazione di stampa clandestina) come modificato dall'art. 47 d.lgs. n. 507/1999 del 31 dicembre 1999, e dei combinati disposti di cui all'art. 5 legge 8 febbraio 1948 n. 47 e art. 45 legge 3 Febbraio 1963 n. 69, per contrasto col principio costituzionale della liberta' di pensiero sancito dall'art. 21 della Costituzione nonche' per contrasto col principio costituzionale della liberta' di associazione senza autorizzazione per fini non vietati dalla legge penale di cui all'art. 18 della Costituzione, nonche' per contrasto con gli ulteriori principî costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 della Costituzione; Motivazione La ricorrente, avverso il provvedimento sanzionatorio della Prefettura di Pistoia del 28 agosto-20 settembre 2000 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 200.000 per violazione della norma di cui all'art. 663-bis c.p., norma depenalizzata ex art. 47 d.lgs. n. 507/1999, per avere distribuito stampati denominati "Risorgimento Liberale" senza le prescritte autorizzazioni, opponeva ricorso a questo giudice denunciando illegittimita' costituzionale del citato art. 663-bis del c.p. come depenalizzato, in riferimento al combinato disposto di cui all'art. 5 legge 8 febbraio 1948, n. 47 e art. 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, per contrasto con i principî costituzionali degli art. 3, 4, 18, 21 Cost. Instava affinche' il giudizio instaurato venisse sospeso con remissione degli atti alla Corte costituzionale. Questo giudicante ritiene le censure, sollevate dalla difesa della ricorrente, rilevanti al fine del decidere e non manifestamente infondate. Sospende in conseguenza il procedimento in corso. Rimette gli atti alla suprema Corte.