IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo  la  riserva  di  cui  all'udienza del giorno 7 marzo
2001,  nella  causa civile iscritta al n. 688/2000, avente ad oggetto
opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione  del prefetto di Pistoia prot.
n. 2013  notificata  il20  settembre  2000,  vertente fra Bollettieri
Vittoria, opponente, e prefetto di Pistoia, opposto, ha pronuciato la
seguente ordinanza.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 663-bis del c.p. (divulgazione
di   stampa   clandestina)   come   modificato   dall'art. 47  d.lgs.
n. 507/1999  del  31 dicembre  1999,  e dei combinati disposti di cui
all'art. 5  legge  8  febbraio  1948 n. 47 e art. 45 legge 3 Febbraio
1963 n. 69, per contrasto col principio costituzionale della liberta'
di  pensiero  sancito  dall'art. 21  della  Costituzione  nonche' per
contrasto col principio costituzionale della liberta' di associazione
senza  autorizzazione  per fini non vietati dalla legge penale di cui
all'art.  18  della  Costituzione,  nonche'  per  contrasto  con  gli
ulteriori  principî  costituzionali  di  cui  agli  artt. 3 e 4 della
Costituzione;

                             Motivazione

    La  ricorrente,  avverso  il  provvedimento  sanzionatorio  della
Prefettura  di  Pistoia  del  28  agosto-20 settembre 2000 con cui le
veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 200.000 per violazione
della  norma  di  cui  all'art. 663-bis  c.p., norma depenalizzata ex
art. 47 d.lgs. n. 507/1999, per avere distribuito stampati denominati
"Risorgimento  Liberale" senza le prescritte autorizzazioni, opponeva
ricorso  a  questo  giudice denunciando illegittimita' costituzionale
del  citato  art. 663-bis del c.p. come depenalizzato, in riferimento
al  combinato disposto di cui all'art. 5 legge 8 febbraio 1948, n. 47
e  art. 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, per contrasto con i principî
costituzionali  degli  art. 3,  4,  18, 21 Cost. Instava affinche' il
giudizio  instaurato  venisse  sospeso con remissione degli atti alla
Corte costituzionale. Questo giudicante ritiene le censure, sollevate
dalla  difesa  della ricorrente, rilevanti al fine del decidere e non
manifestamente  infondate. Sospende in conseguenza il procedimento in
corso. Rimette gli atti alla suprema Corte.